Il contributo commenta una recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che risulta innovativa e ha fornito una significativa precisazione su una tematica di grande delicatezza e attualità quale quella dell’estensione dell’obbligo di repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Infatti, la pronuncia n. 12132 dell’8 maggio 2023 ha stabilito che il giudice del merito deve considerare adempiuto il suddetto obbligo solo se il datore ha tenuto in considerazione anche l’assenza di posizioni lavorative di prossima liberazione nel contesto aziendale e di possibile assegnazione per il lavoratore “licenziando”. Nel commento la pronuncia viene contestualizzata in un contesto di crescente rilevanza dell’obbligo di repêchage nell’evoluzione più recente della disciplina e della prassi giurisprudenziale in tema di licenziamenti per motivi oggettivi.