L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale. Così ha stabilito l’ordinanza n. 1200/2022 della Cassazione civile.