Con la sentenza n. 58 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’inammissibilità – in riferimento all’art. 117, commi 2, lett. s), e 3, Cost., in relazione all’art. 20 del D.lgs. n. 199 del 2021 – della questione di legittimità costituzionale l’art. 4, commi 1, 2 e 5, della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella parte in cui, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal D.lgs. n. 199 del 2021, individua le aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, perché l’art. 20, comma 4, ultimo periodo, del D.lgs. n. 199 del 2021 regola proprio il regime dell’individuazione delle aree idonee da parte delle due Province autonome.