Con ordinanza 27 settembre 2023, il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia accertata l’illegittimità per insussistenza del fatto alla base del licenziamento.