Con ordinanza del 23 agosto 2024, n. 23053, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità di un licenziamento per difetto di proporzionalità per un lavoratore che presentava alcune note di rimborso spese errate (con conseguente rimborso non dovuto pari ad euro 365,20), non avendo la società provato l’intento fraudolento o il dolo del lavoratore che poneva in essere una condotta – seppur negligente – ma colposa.