Le Sezioni Unite della Cassazione (29862/2022) si sono concentrate su una tematica assai delicata e di particolare spessore inerente il fatto se un contribuente che abbia commesso un’evasione fiscale possa essere tenuto a rispondere di “danno aquiliano” nei confronti dello Stato. Per la Corte, in caso di evasione fiscale, non si configurerà automaticamente un’ipotesi di danno risarcibile ma ciò emergerà qualora dalla condotta posta in essere dal contribuente si concretizzi un pregiudizio ulteriore e diverso, configurabile qualora il contribuente abbia, di fatto, reso impossibile all’Erario di riscuotere il proprio credito tributario.