L’art. 17, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 77/388/CEE autorizza i soggetti passivi a detrarre dall’imposta di cui sono debitori l’Iva dovuta o assolta all’interno del Paese per i servizi loro prestati da un altro soggetto passivo soltanto nella misura in cui tali servizi siano impiegati ai fini delle loro operazioni soggette ad imposta; sicché qualora una parte dei servizi per i quali sono state sostenute le spese sia utilizzata ai fini di operazioni compiute da terzi, come nel caso in questione è appunto avvenuto, il nesso diretto e immediato tra tali servizi e le operazioni soggette ad imposta della committente s’interrompe per la parte corrispondente, con la conseguente esclusione del diritto di detrazione relativo. Così ha stabilito l’ordinanza n. 32955/2021 della Cassazione civile.