Con la sentenza n. 52 del 28 marzo 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità – in riferimento agli artt. 2 e 39, commi 1 e 4, Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del D.L. n. 138 del 2011, nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario del contratto collettivo, perché la controversia verte non già su un contratto collettivo aziendale di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138 del 2011, come convertito, dotato – in via eccezionale – dell’efficacia generale (erga omnes) prevista dalla disposizione censurata, bensì su un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l’eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori.