Le spese manutentive del cortile che funge anche da copertura sono disciplinate dall’art. 1125 c.c. o 1126 c.c.?

Le spese manutentive del cortile che funge da copertura anche degli immobili collocati al piano terra, che ai locali interrati con destinazione di autorimessa, vanno ripartite, non secondo il criterio previsto dall’art. 1126 c.c. (sul presupposto dell’equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell’immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello) ma in via analogica secondo il principio di cui all’art. 1125 c.c. che accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo determina la necessità dell’inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio dettato dall’art. 1123 c.c. comma 2. È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 5 luglio 2024, n. 6580.