Con la sentenza del 20 febbraio 2023, n. 25 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 32, comma 2, Cost., dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare, nella parte in cui conferisce alla sanità militare il potere di dichiarare indispensabili le profilassi vaccinali cui sottoporre il personale militare, eludendo la riserva di legge statale e rinforzata per l’introduzione di trattamenti sanitari obbligatori, poiché il comma 1 della disposizione censurata stabilisce che la sanità militare dichiara indispensabile la sottoposizione del militare a “specifiche” profilassi vaccinali, per destinarlo a “particolari e individuate condizioni operative o di servizio”, ma non predetermina i vaccini che possono essere imposti al militare, ovverosia le patologie che si intende contrastare, così non adempiendo alla necessità che il trattamento sanitario da imporre sia “determinato”.