Le opzioni put e call possono trovare collocazione in patti parasociali conclusi tra i soci di una società e possono violare il divieto di patto leonino, ex art. 2265 c.c., soltanto quando alterino la struttura e la funzione del contratto sociale, senza che possa assumere rilievo il mero trasferimento del rischio interno fra i soci. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 27227/2021.