L’art. 3 del D.lgs. n. 150/2011, al secondo comma, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori; tutte le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni. É quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 20 dicembre 2022, n. 37292.