In caso di distacco di cittadini extra-Ue da parte di un’impresa di uno Stato membro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro, la Corte di Giustizia nega il riconoscimento automatico di un «diritto di soggiorno derivato» ai lavoratori distaccati né nello Stato membro in cui sono occupati né in quello in cui sono distaccati. Il principio, affermato con la sentenza del 20 giugno 2024, causa C-540/22, fa riferimento a una controversia sorta tra alcuni lavoratori ucraini (cittadini di paesi terzi) che sono stati messi a disposizione di una società dei Paesi Bassi da una società slovacca, e il Segretario di Stato dei Paesi Bassi, in merito all’obbligo, per tali lavoratori, di ottenere un permesso di soggiorno dei Paesi Bassi e alle condizioni per la concessione del medesimo permesso.