Di seguito l’articolo del Prof. Ugo Carnevali, pubblicato su I Contratti, n. 3/2022, Ipsoa, Milano.
Con l’art. 1 , comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio) è stato introdotto nella disciplina codicistica dell’appalto, con la rubrica ‘Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose’, l’art. 1677-bis, del seguente tenore: ‘Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili’.