L’anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocamente in altro modo, come, per l’appunto, dal relativo pagamento. Così ha stabilito l’ordinanza n. 37028/2021 della Cassazione civile.