Per poter godere della riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, tra le altre, deve aver adottato e reso operativo il modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. La mera adozione di un modello, dunque, non implica la riduzione della sanzione pecuniaria poiché il sistema 231 dovrà essere “reso operativo”. Questo, in estrema sintesi, il principio che può ricavarsi dalla lettura della sentenza n. 38025/2022 resa dalla Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione.