La solidarietà ex art. 68 L.P. in favore dell’avvocato sorge anche se c’è rinuncia agli atti

L’obbligo solidale di pagamento del compenso a carico di tutte le parti in favore dell’avvocato ex art. 68 L.P. non scaturisce solo dal perfezionamento di una transazione in senso tecnico, ma anche da accordi, inclusa la rinuncia agli atti ritualmente accettata, che determini l’estinzione della causa, senza che il giudice abbia pronunciato sulle spese. A confermarlo è la Cassazione con sentenza del 20 settembre 2024, n. 25271.