Nel pubblico impiego privatizzato, il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente l’archiviazione del procedimento disciplinare e, anche nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste, la pubblica amministrazione datrice di lavoro, nel rispetto del principio della immutabilità della contestazione, può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, sebbene inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nella originaria contestazione disciplinare. Ciò in quanto, in tema di licenziamento disciplinare, il principio della immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale, di utilizzare all’atto della riattivazione del procedimento gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l’addebito (Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 22 luglio 2024, n. 20109).