La pronta disponibilità in sanità

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, nella sentenza n. 1252 del 14 ottobre 2024, relativa all’istituto della pronta disponibilità in sanità, richiama l’ordinanza della Sezione Lavoro della Suprema Corte n. 27797 del 22 novembre 2017, che ha statuito che la pronta disponibilità costituisce una prestazione strumentale, accessoria e qualitativamente diversa dalla principale, e consiste in un obbligo, in capo al dipendente, di rendersi prontamente rintracciabile fuori dell’orario di lavoro in vista di un’eventuale prestazione. Qualora la prestazione sia poi richiesta, il lavoratore ha diritto ad un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro in turni, e agganciato all’effettiva erogazione del servizio. Lavoro straordinario e pronta disponibilità sono finalizzati a esigenze obbiettivamente diverse: il lavoro straordinario è ispirato alla logica del contenimento e alla funzionalizzazione delle prestazioni al determinarsi di insorgenti ed eccezionali esigenze aziendali; la pronta disponibilità è volta a organizzare servizi che normalmente non tollerano interruzioni.