La penale per l’anticipata estinzione non costituisce un onere collegato all’erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l’anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell’anticipato scioglimento. In quanto tale, la predetta penale non concorre alla determinazione del tasso usurario (TEG). Così ha stabilito la Cassazione, con ordinanza n. 13228 del 15 maggio 2023.