Con ordinanza interlocutoria del 21 novembre 2023, n. 32287, la Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, ravvisando orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione del perfezionamento o meno della notificazione nel caso di mancata consegna del messaggio di PEC per “casella piena” integrando essa una questione di massima di particolare importanza (“involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione coi i nuovi e generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale”), rimetteva gli atti al Primo Presidente ai sensi dell’ art. 374 c.p.c.; a seguito di ciò le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l’ordinanza 5 novembre 2024, n. 12449, si sono espresse come di seguito.