La sentenza del Tribunale di Taranto n. 1411 del 9 giugno 2021 affronta un tema di elevata frequenza pratica nel contenzioso che vede contrapposti banca e correntista e cioè quello della domanda di quest’ultimo volta ad ottenere dalla prima la consegna della documentazione d’interesse. Reputa il Tribunale che il diritto alla consegna della documentazione relativa a singole operazioni postula la preesistenza del documento rispetto al momento in cui il cliente formula l’istanza di cui all’art. 119 comma 4 TUB; ciò perché detta norma disciplina un obbligo di dare e non un obbligo di facere. Qualora la banca contesti che il documento sia preesistente rispetto a tale istanza, è onere del cliente fornire prova di segno opposto.