La valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell’art. 19CCII ha ad oggetto la meritevolezza della conferma delle misure protettive da ravvisare nella funzionalità delle misure rispetto alla salvaguardia di trattative serie in corso con il ceto creditorio tenuto conto del pregiudizio che l’adozione delle misure protettive possa arrecare ai creditori attinti. Per altro verso, il vaglio giudiziale deve poter escludere che le misure protettive siano incapaci di supportare la conduzione delle trattative ovvero che siano sproporzionate rispetto al pregiudizio concretamente arrecato ai creditori, circostanza già riconosciuta come presupposto per la revoca delle misure ai sensi dell’art. 19, comma 6 CCII. Questo è qaunto disposto dal Tribunale di Padova con l’ordinanza del 3 marzo 2023.