La valutazione giudiziale circa l’adeguatezza degli assetti gestori di cui all’art. 2086 c.c. deve avvenire nel rispetto della business judgement rule, non potendo in sede di denuncia ex art. 2409 c.c. essere condotte valutazioni sconfinanti in un sindacato di merito circa la discrezionalità delle scelte di amministrazione. Così ha stabilito il Tribunale di Brescia con il decreto del 23 ottobre 2024.