In tema di processo penale, la possibilità che la parte privata possa fare affidamento sul buon esito del corretto invio di un’istanza tramite modalità telematiche, semplicemente verificando la ricezione della PEC, senza cioè la necessità di una conferma della ricezione, conferma inevitabilmente affidata a modalità “artigianali”, è certamente un approdo ragionevole nel contesto della profonda modifica delle modalità di accesso alla giurisdizione ormai in fase avanzata. Tuttavia, ad oggi, sia per la mancata riproduzione del meccanismo a suo tempo introdotto dall’art. 24 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176), sia in ragione della mancata adozione dei regolamenti menzionati nell’art. 111-bis c.p.p. (introdotto dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31), tale approdo non risulta possibile (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 2 agosto 2024, n. 31658).