La Corte d’appello di Roma, con la sentenza del 7 marzo 2023, accogliendo il reclamo proposto da una Società avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento, ha affermato che la valutazione dello stato di insolvenza in capo all’impresa, sia pure operata avendo riguardo ad un orizzonte temporale prossimo, secondo quanto stabilito dal CCII, e non esclusivamente al momento della valutazione stessa, non può essere effettuata sulla scorta di elementi di natura meramente indiziaria, se non confortati da dati obiettivi.