La suprema Corte, sez. un., ordinanza 20 luglio 2022, n. 22726, detta un principio di diritto, articolato in tre punti, che pone fine a trattamenti difformi di casi accomunati dai medesimi presupposti fattuali e giuridici, anche tenendo conto della giurisprudenza eurounitaria. Nei passaggi di ruolo tra i livelli del Sistema integrato di educazione ed istruzione, il personale docente conserva l’anzianità di servizio maturata, a tempo indeterminato o a tempo determinato, nel ruolo precedente, senza demoltiplicazioni. Così anche per gli insegnanti di religione cattolica.