In caso di estinzione della società quale effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese su richiesta del socio, i crediti litigiosi della società, di regola, si trasferiscono, per successione, al socio, salvo che la rinuncia agli stessi, riscontrabile al momento della cancellazione della società, sia espressa anche attraverso comportamenti concludenti univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi di tali diritti comunicati al debitore, sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, entro congruo termine, di non volerne profittare. Così si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 27894/2021.