In tema di imposta sulle successioni e donazioni non sono agevolabili ex art. 3, comma 4 ter terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990, le partecipazioni in società immobiliari, che non svolgono attività d’impresa, sulla base del presupposto che non lo sono i passaggi di beni immobili in quanto, se l’agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare, parimenti deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, pena un’irragionevole disparità di trattamento. Questo è quanto disposto dalla Cassazione civile con le’ordinanza n. 6082/2023 e la sentenza 5674/2023.