Posto che la donazione si perfeziona con l’atto di accettazione del donatario, qualora l’immobile oggetto della stessa sia successivamente gravato da ipoteca e sottoposto a esecuzione, in virtù di titolo esecutivo già esistente nei confronti del donante all’atto del rogito, ai fini della configurabilità della responsabilità del notaio è richiesta la prova specifica, quantomeno ex art. 2729 c.c. Ed infatti, secondo quanto statuito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 14739/2023, deve escludersi che la violazione delle norme codicistiche in materia di responsabilità professionale costituisca danno in sé stesso.