La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 27399/2022, ha esteso a tutte le situazioni di amministrazione di società o associazione o altri enti il principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai soci amministratori di società di persone, per cui in tema di sanzioni amministrative, a norma dell’art. 3 della legge. n. 689 del 1981, è responsabile solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto alla società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all’infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.