Con sentenza del 16 novembre 2022 n. 33719, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa all’ipotesi di superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, TUB in tema di mutuo fondiario, giungendo alla conclusione che, non trattandosi di norma imperativa, la sua violazione non comporta nullità del contratto, né la facoltà del Giudice di riqualificarlo d’ufficio in mutuo ipotecario ordinario.