L’obbligo di segnalazione a carico del notaio scatta in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e non presuppone che il notaio abbia acquisito e che comunque sia in possesso di indizi circa la provenienza del prezzo della compravendita da delitti di riciclaggio. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 26880/2024.