La Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 2 maggio 2024, n. 17505 specifica i requisiti ex art. 420-ter c.p.p. affinché la richiesta di rinvio per impedimento del difensore sia legittima, in particolare ribadendo che la comunicazione può non avvenire immediatamente, purché avvenga in un momento prossimo alla conoscenza dell’impedimento a comparire, e che la legittimità della richiesta di rinvio per motivi di salute non è subordinata alla giustificazione dei motivi circa la mancata nomina di un sostituto processuale.