Il fallito può essere amministratore di una s.r.l., dal momento che per tale tipologia di società, non sono regolamentate le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori né vi è un rinvio alle norme dettate per la società per azioni dall’art. 2382 c.c., tuttavia è possibile inserire delle preclusioni nelle clausole dello statuto. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 25050/2021.