Il diritto di accesso ex art. 22L. n. 241 del 1990 concerne documenti amministrativi già esistenti in ‘rerum natura’e nella disponibilità della pubblica amministrazione mentre le informazioni, pur possedute dalla pubblica amministrazione, non sono liberamente accessibili fintanto che esse non abbiano formato oggetto di specifici documenti amministrativi. Lo stabilisce il Tar Calabria, sez. II, sentenza 7 marzo 2023, n. 343.