In regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369 secondo comma n. 2 c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica recante la stampigliatura rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico del provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico ad ogni effetto di legge dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione. È quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza del 13 maggio 2024, n. 12971.