Il danno subito dal figlio non riconosciuto dal genitore deve essere liquidato in misura proporzionale alla maggiore incidenza dell’assenza della figura genitoriale durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo, quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata e ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione, tenendo conto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., della durata dell’inadempimento e della assenza di qualsiasi ragionevole motivazione giustificativa del comportamento del genitore, nel caso in cui avesse omesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in minima parte, al mantenimento del figlio, in tal modo accertando in concreto la gravità del fatto e dell’entità della sofferenza procurata al figlio. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31552.