In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, secondo l’ordinanza n. 24071/2021 della cassazione civile, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall’art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali.