Per molto tempo la giurisprudenza ha affermato sempre e comunque la comproprietà dei beni, servizi ed impianti, previsti ed elencati dall’art. 1117 c.c. da parte di tutti i partecipanti. Nel corso del tempo questa posizione è stata abbandonata e nell’ambito della più vasta contitolarità si è ammessa la costituzione per legge dei cosiddetti condomini parziali sul fondamento del collegamento strumentale tra i beni: vale a dire, sulla base della necessità per l’esistenza o per l’uso, ovvero della destinazione all’uso o al servizio di determinate cose, servizi ed impianti limitatamente a vantaggio di talune unità immobiliari. Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 29 marzo 2023 n. 372, ha precisato come il condominio parziale possa nascere solo automaticamente, ex lege, quando un bene risulti essere oggettivamente destinato, per sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, in modo esclusivo al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell’edificio in condominio, con la conseguenza che, in mancanza dei suddetti presupposti e requisiti, una delibera assembleare istitutiva del condominio parziale sarebbe affetta da nullità per illiceità dell’oggetto.