Il principio – formulato nel vigore dell’art. 1 d.m. 570/1992 secondo cui il compenso del curatore va determinato applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell’organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo – può ritenersi valido anche nella vigenza dell’art. 3 D.M. 30/2012, disposizione che, con formula analoga a quella previgente, dispone attualmente che, oltre al compenso di cui al comma primo, al curatore è corrisposto, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. Così ha stabilito l’ordinanza n. 34842/2021 della Cassazione civile.