Il reato di autoriciclaggio prevede, tra le condotte punibili, anche il “trasferimento” del bene di provenienza illecita e tale trasferimento può ritenersi integrato anche in caso di cambio di moneta – nel caso di specie da euro a bitcoin – essendo irrilevante verificare poi quale fosse stato l’utilizzo ancora successivo dei bitcoin infine ottenuti dal ricorrente poiché il reato di autoriciclaggio risulta già integrato dalla preliminare operazione di cambio della valuta. Così si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 2484/2022.