Si deve escludere che gli ascendenti abbiano il diritto di incidere sullo status filiationis della nipote in quanto non sussiste alcun interesse ad agire in capo a loro perché da un lato non si ravvisa un interesse personale, dato che i nonni non fanno parte del nucleo familiare da cui è nata la minore; dall’altro lato non sussiste un loro interesse attuale, dal momento che la sollecitazione alla rettifica è intervenuta anni dopo la trascrizione dell’atto di nascita straniero e l’iniziativa giudiziaria è scaturita soltanto dopo che coppia genitoriale omoaffettiva si è sciolta. Inoltre, i genitori della madre genetica non sono titolari dei diritti dedotti in giudizio e conseguentemente difettano della legitimatio ad causam che richiede la qualità di parte in senso sostanziale e non soltanto in senso processuale. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 settembre 2024, n. 24369.