In materia di danno cagionato dall’incapace, poiché l’art. 2047 c.c. configura una forma di responsabilità diretta, fondata sull’inosservanza del dovere di vigilanza sul soggetto incapace, il danneggiato deve dimostrare solamente che il danno è stato cagionato da un incapace (elemento positivo), mentre il sorvegliante deve dimostrare di non aver potuto evitare il fatto (elemento negativo), ovverosia individuare uno specifico ostacolo che, di fatto, ha impedito di esercitare la dovuta sorveglianza sull’incapace. Lo stabilisce il Tribunale di Brescia, sez. I, sentenza 4 marzo 2025, n. 879.