La fideiussione non rientra tra i contratti bancari stricto sensu ma è piuttosto un contratto di garanzia, rispetto al quale non è necessario attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010. Le controversie aventi ad oggetto la violazione della normativa Antitrust sono di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa. La domanda di nullità totale della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è respinta se il fideiussore non dimostra la ‘essenzialità’ delle clausole in contestazione. Così ha stabilito il Trib. Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, 14 giugno 2022.