La mancanza di una sede operativa sul territorio nazionale, da sola, non rappresenta un elemento sufficiente per provare che il cessionario fosse a conoscenza dell’intento evasivo del cedente. Secondo l’ordinanza n. 5059/2022 della Cassazione civile, è necessario che l’Amministrazione finanziaria dimostri lo stato soggettivo di consapevolezza e, dunque, la malafede del contribuente nel compiere l’operazione commerciale, pena l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui viene contestata l’indebita detrazione ai fini Iva, relativa all’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.