Il solo requisito della contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso vale a configurare l’ipotesi dell’ingiuria. In difetto del requisito della contestualità l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore; nel qual caso, si profila l’ipotesi della diffamazione attraverso l’uso del social network. In questo modo si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 2251/2023.