Quando la stima di una partecipazione di minoranza sia legata all’esercizio di un’opzione put, secondo la sentenza del Tribunale di Roma del 6 giugno 2021 non deve essere applicato lo sconto di minoranza, essendo tale operazione assimilabile all’esercizio del diritto di recesso ex art. 2437 ter c.c. e determinando detto sconto un’illegittima compressione dei diritti del socio.