Con l’ordinanza n. 204 del 2022 il Giudice delle leggi ha dichiarato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui imponeva la sospensione per effetto del “blocco” delle esecuzioni fino al 31 dicembre 2020, prorogato fino al 31 dicembre 2021, poiché, all’esito della sentenza n. 236 del 2021, deve essere ribadita la diversa ratio dei due segmenti: alla ragionevolezza e proporzionalità dell’originaria durata del “blocco” delle esecuzioni e dell’inefficacia dei pignoramenti, contenuta in poco più di sette mesi, dall’entrata in vigore del 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre dello stesso anno, con il conseguente esaurimento della misura nella prima fase dell’emergenza pandemica da COVID-19 – quella più acuta e destabilizzante –, ha fatto seguito un’irragionevole proroga della misura in danno dei creditori per un intero anno, senza alcun aggiornamento della valutazione comparativa tra i loro diritti giudizialmente accertati e gli interessi dell’esecutato pubblico.