La logica favorevole alla concorrenza del settore degli appalti pubblici impedisce di considerare i corrispettivi professionali rigidamente vincolati ai parametri tabellari; inoltre, alla luce del quadro normativo equivoco, non vi può essere eterointegrazione automatica dei disciplinari di gara con le disposizioni di cui alla L. n. 49/2023. È quanto ha stabilito, andando in rotta con altri arresti, il Tar Campania, sez. II, sentenza 16 luglio 2024, n. 1494.